Art. 11.
(Delega al Governo per l'attuazione degli obblighi di partecipazione al Fondo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 10,

 

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in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 10 e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione al Fondo sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 10;

          b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno regime entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono incrementate progressivamente, con inizio del prelievo nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea e con perfezionamento del medesimo prelievo entro ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi di decreto legislativo il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza Stato-regioni, che deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure previsti dai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

 

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